MarcoTravaglio.it
 Sentenza Mori - De Caprio
 

 


a cura di MARCO TRAVAGLIO

Ecco alcuni brani delle motivazioni della sentenza che ha assolto il generale Mario Mori e il capitano Sergio De Caprio (detto "Ultimo") dall'accusa di favoreggiamento alla mafia per la mancata perquisizione al covo di Riina il 15 gennaio 1994, depositate il 22.5 dal Tribunale di Palermo

 

1) IL COVO
"La posizione apicale del Riina, ai vertici dell'organizzazione criminale, ben poteva far ritenere che lo stesso conservasse nella propria abitazione un archivio rilevante per successive indagini su "cosa nostra" e, tenuto conto che la di lui famiglia era rimasta in via Bernini, poteva di certo ipotizzarsi che altri sodali, aventi l'interesse a mettersi in contatto con la stessa, vi si recassero.
Al di là di queste argomentazioni di carattere logico, il fatto che il Riina fosse stato trovato, al momento del suo arresto, in possesso di diversi "pizzini", ovvero di biglietti cartacei contenenti informazioni sugli affari portati avanti dall'organizzazione, con riferimento ad appalti, alle imprese ed alle persone coinvolte, costituisce un ulteriore preciso elemento, in questo caso di fatto, che vale a rendere la condotta contestata agli imputati oggettivamente idonea ad integrare il reato.
...consente di ritenere che l'omessa perquisizione della casa e l'abbandono del sito sino ad allora sorvegliato abbiano comportato il rischio di devianza delle indagini che, difatti, nella fattispecie si è pienamente verificato...
...l'omessa perquisizione e la disattivazione del dispositivo di controllo di un luogo di pertinenza di un affiliato, e qui si trattava del capo di "cosa nostra", appare condotta astrattamente idonea ad integrare non solo il favoreggiamento aggravato, ma lo stesso concorso nel reato associativo, ove si dimostri la sussistenza degli altri presupposti in punto di dolo e di efficienza causale del contributo."

2) IL RINVIO DELLA PERQUISIZIONE
"Questa opzione investigativa comportava evidentemente un rischio che l'Autorità Giudiziaria scelse di correre, condividendo le valutazioni espresse dagli organi di polizia giudiziaria, direttamente operativi sul campo, sulla rilevante possibilità di ottenere maggiori risultati omettendo di eseguire la perquisizione. Nella decisione di rinviarla appare, difatti, logicamente, insita l'accettazione del pericolo della dispersione di materiale investigativo eventualmente presente nell'abitazione, che non era stata ancora individuata dalle forze dell'ordine, dal momento che nulla avrebbe potuto impedire a Ninetta Bagarella, che vi dimorava, o ai Sansone, che dimoravano in altre ville ma nello stesso comprensorio, di distruggere od occultare la documentazione eventualmente conservata dal Riina... Tale scelta, però, fu adottata certamente sul presupposto indefettibile che fosse proseguito il servizio di video sorveglianza sul complesso di via Bernini. Che questa fosse la condizione posta al rinvio della perquisizione, è un dato certo ed acclarato..."

3) LA SOSPENSIONE DELL'OSSERVAZIONE
"Al di là delle, in più punti, confuse argomentazioni addotte dagli imputati, che sono sembrate dettate dalla logica difensiva di giustificare sotto ogni profilo il loro operato, ...
...appare certo che l'attenzione investigativa del ROS,..., avesse ad oggetto effettivamente i fratelli Sansone e che in considerazione di tale indagine,..., si decise di nascondere il dato di conoscenza costituito da via Bernini.
...Nella fattispecie appare indubitabile che la decisione assunta dal cap. De Caprio era incompatibile con la direttiva di proseguire il controllo - ........ - impartita dall'Autorità Giudiziaria e, ...., andava immediatamente comunicata.
Con riferimento a tale aspetto della vicenda, certamente riconducibile a De Caprio, va aggiunto che le acquisizioni processuali non consentono di individuare con esattezza il momento in cui il col. Mori fu messo a conoscenza delle iniziative assunte dal predetto capitano. In proposito, le argomentazioni del De Caprio secondo il quale ebbe ad informare il proprio superiore verso la fine di gennaio appaiono inverosimili... è quindi rispondente a criteri di comune logica ritenere che ogni decisione del cap. De Caprio dovesse essergli comunicata preventivamente o immediatamente dopo la sua assunzione."

4) LA RILEVANZA DISCIPLINARE
"Il sito, ..., fu abbandonato e nessuna comunicazione ne venne data agli inquirenti. Questo elemento, tuttavia, se certamente idoneo all'insorgere di una responsabilità disciplinare, perché riferibile ad una erronea valutazione dei propri spazi di intervento, appare equivoco ai fini dell'affermazione di una penale responsabilità degli imputati per il reato contestato."

5) IL DIFETTO DELL'ELEMENTO PSICOLOGICO DEL REATO
"Ma quel che più rileva - ad avviso del Collegio - è che non è stato possibile accertare la causale delle condotte degli imputati. L'istruzione dibattimentale ha consentito di accertare che il latitante non fu consegnato dai suoi sodali, ma localizzato in base ad una serie di elementi tra loro coerenti e concatenati che vennero sviluppati grazie all'inuito investigativo del cap. De Caprio.

6) LA TRATTATIVA CON CIANCIMINO
"L'imputato Mori pose in essere un'iniziativa spregiudicata che, nell'intento di scompaginare le fila di "cosa nostra" ed acquisire utili informazioni, sortì invece due effetti diversi ed opposti: da una parte, la collaborazione del Ciancimino che chiese di poter visionare le mappe della zona Uditore ove si sarebbe trovato il Riina, versosimilmente nell'intento di prendere tempo e fornire qualche indicazione in cambio di un alleggerimento della propria posizione giudiziaria; dall'altro, la "devastante" consapevolezza, in capo all'associazione criminale, che le stragi effettivamente "pagassero" e lo Stato fosse ormai in ginocchio, pronto ad addivenire a patti."