Doping,
Juve e Cassazione
Ci riferiamo all'articolo "Caro amico ti prescrivo"
del 31 marzo a firma Marco Travaglio, con cui
si commenta l'esito del ricorso per Cassazione
nel processo doping-Juventus.
Tralasciamo il fantasioso mix di fatti e argomenti
che precede e segue il commento vero e proprio.
L'articolista afferma che la Corte di Cassazione,
sebbene con una pronuncia di prescrizione, avrebbe
sostanzialmente condiviso il giudizio di colpevolezza
degli imputati avanzato dal Pg ricorrente. La
notizia non corrisponde al vero.
Il Supremo Collegio ha dichiarato inammissibile
il ricorso del Pg di Torino in ordine al reato
di cui al capo G quanto alla somministrazione
di eritropoietina umana ricombinante (Epo).
Per questa parte, cioè la principale del processo,
l'assoluzione del Dr. Giraudo e Dr. Agricola
per insussistenza dei fatti, pronunciata dalla
Corte torinese è passata in cosa giudicata.
L'originaria inammissibilità del ricorso, perché
in fatto e/o manifestamente infondato, ha impedito
di operare alla prescrizione nel frattempo maturata.
Per la restante e meno pregnante parte del processo,
la sopravvenuta prescrizione - non provocata
dalla difesa che in otto anni e quattro mesi
di processo ha chiesto solo un rinvio di trentadue
giorni per malattia del Dr. Agricola - ha impedito
alla Cassazione di pronunciarsi sul ricorso.
Oggi, solo la palla di vetro potrebbe dirci
qualcosa sull'esito di un nuovo processo di
merito limitato a detta parte, eventualmente
disposto se non vi fosse stata la prescrizione.
Sicché, ogni ipotesi è un'illazione, ed è quindi
arbitraria l'affermazione dell'articolista secondo
cui un giudizio di colpevolezza sarebbe stato
già emesso. Travaglio aggiunge che la prescrizione
è rinunciabile, dimenticando che la rinuncia
è un atto proprio dell'imputato, il quale non
interviene in Cassazione, dove si celebra un
giudizio di diritto riservato al difensore.
La non brevità di questa replica è causata dalla
non brevità del commento censurato.
Avv. Luigi Chiappero
Avv. Massimo Krogh
Avv. Paolo Trofino
Avv. Cesare Zaccone
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Anziché con me, che ho semplicemente spiegato
la sentenza della Cassazione sul processo per
doping al dottor Agricola e al dottor Giraudo,
gli avvocati della Juventus dovrebbero prendersela
con la Cassazione che quella sentenza ha emesso.
Se la Cassazione avesse ritenuto innocenti gli
imputati, avrebbe confermato l'assoluzione d'appello
e respinto il ricorso dell'accusa. Invece ha
accolto il ricorso della Procura generale di
Torino contro la sentenza d'appello, che dichiarava
i fatti provati, ma non punibili in quanto la
legge sulla frode sportiva 401/1989 non sarebbe
applicabile al doping. Per la Suprema Corte,
quell'assoluzione era sbagliata: la legge 401
si applica anche al doping, come sostenevano
la Procura di Torino, che aveva chiesto di condannare,
e il Tribunale di Torino, che aveva condannato.
Purtroppo nel frattempo il reato è caduto in
prescrizione, perciò la Corte non ha potuto
annullare con rinvio a un nuovo processo d'appello
che rimediasse all'errore dei giudici di secondo
grado. Ha dovuto annullare senza rinvio: il
reato c'era, ma rimane impunito. Ed era, questa,
la parte più pregnante del processo, relativa
alla mega-farmacia juventina: 300 specialità
medicinali (espressamente dopanti o comunque
riservate a malati gravi, roba che neanche in
un cronicario) con cui venivano imbottiti i
giocatori per migliorarne artificialmente le
prestazioni. Quanto all'accusa di aver fatto
uso anche di Epo (che non era affatto la "principale",
tant'è che non era inizialmente contestata,
ma era emersa dalla perizia D'Onofrio, disposta
dal tribunale su richiesta delle difese), i
giudici d'appello non avevano ritenuto sufficienti
gli elementi portati dal perito. La Cassazione,
giudice di legittimità, non ha potuto entrare
nel merito di questa valutazione. Tutto ciò
ho scritto nel mio articolo e sfido chiunque
a sostenere il contrario. Confermo pure che,
se gli imputati volevano essere assolti nel
merito, non avevano che da rinunciare alla prescrizione,
che tutti sapevano imminente. Gli avvocati juventini
sostengono, bizzarramente, che non si poteva
più rinunciare. Sciocchezze. All'articolo 157
comma 7 del Codice penale si legge: "La prescrizione
è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato".
"Sempre", a casa mia, vuol dire sempre. Anche
in Cassazione. Gli imputati non potevano più
intervenire? Bastava che depositassero in cancelleria
o affidassero ai loro legali una dichiarazione
di rinuncia alla prescrizione, e la Corte avrebbe
disposto un nuovo processo d'appello. Ma, per
rinunciare alla prescrizione, conviene essere
innocenti.
Marco Travaglio
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