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 Doping, Juve e Cassazione
 

 

Doping, Juve e Cassazione

Ci riferiamo all'articolo "Caro amico ti prescrivo" del 31 marzo a firma Marco Travaglio, con cui si commenta l'esito del ricorso per Cassazione nel processo doping-Juventus.
Tralasciamo il fantasioso mix di fatti e argomenti che precede e segue il commento vero e proprio. L'articolista afferma che la Corte di Cassazione, sebbene con una pronuncia di prescrizione, avrebbe sostanzialmente condiviso il giudizio di colpevolezza degli imputati avanzato dal Pg ricorrente. La notizia non corrisponde al vero.
Il Supremo Collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso del Pg di Torino in ordine al reato di cui al capo G quanto alla somministrazione di eritropoietina umana ricombinante (Epo). Per questa parte, cioè la principale del processo, l'assoluzione del Dr. Giraudo e Dr. Agricola per insussistenza dei fatti, pronunciata dalla Corte torinese è passata in cosa giudicata. L'originaria inammissibilità del ricorso, perché in fatto e/o manifestamente infondato, ha impedito di operare alla prescrizione nel frattempo maturata.
Per la restante e meno pregnante parte del processo, la sopravvenuta prescrizione - non provocata dalla difesa che in otto anni e quattro mesi di processo ha chiesto solo un rinvio di trentadue giorni per malattia del Dr. Agricola - ha impedito alla Cassazione di pronunciarsi sul ricorso. Oggi, solo la palla di vetro potrebbe dirci qualcosa sull'esito di un nuovo processo di merito limitato a detta parte, eventualmente disposto se non vi fosse stata la prescrizione.
Sicché, ogni ipotesi è un'illazione, ed è quindi arbitraria l'affermazione dell'articolista secondo cui un giudizio di colpevolezza sarebbe stato già emesso. Travaglio aggiunge che la prescrizione è rinunciabile, dimenticando che la rinuncia è un atto proprio dell'imputato, il quale non interviene in Cassazione, dove si celebra un giudizio di diritto riservato al difensore.
La non brevità di questa replica è causata dalla non brevità del commento censurato.

Avv. Luigi Chiappero
Avv. Massimo Krogh
Avv. Paolo Trofino
Avv. Cesare Zaccone

 

 

 


Anziché con me, che ho semplicemente spiegato la sentenza della Cassazione sul processo per doping al dottor Agricola e al dottor Giraudo, gli avvocati della Juventus dovrebbero prendersela con la Cassazione che quella sentenza ha emesso. Se la Cassazione avesse ritenuto innocenti gli imputati, avrebbe confermato l'assoluzione d'appello e respinto il ricorso dell'accusa. Invece ha accolto il ricorso della Procura generale di Torino contro la sentenza d'appello, che dichiarava i fatti provati, ma non punibili in quanto la legge sulla frode sportiva 401/1989 non sarebbe applicabile al doping. Per la Suprema Corte, quell'assoluzione era sbagliata: la legge 401 si applica anche al doping, come sostenevano la Procura di Torino, che aveva chiesto di condannare, e il Tribunale di Torino, che aveva condannato. Purtroppo nel frattempo il reato è caduto in prescrizione, perciò la Corte non ha potuto annullare con rinvio a un nuovo processo d'appello che rimediasse all'errore dei giudici di secondo grado. Ha dovuto annullare senza rinvio: il reato c'era, ma rimane impunito. Ed era, questa, la parte più pregnante del processo, relativa alla mega-farmacia juventina: 300 specialità medicinali (espressamente dopanti o comunque riservate a malati gravi, roba che neanche in un cronicario) con cui venivano imbottiti i giocatori per migliorarne artificialmente le prestazioni. Quanto all'accusa di aver fatto uso anche di Epo (che non era affatto la "principale", tant'è che non era inizialmente contestata, ma era emersa dalla perizia D'Onofrio, disposta dal tribunale su richiesta delle difese), i giudici d'appello non avevano ritenuto sufficienti gli elementi portati dal perito. La Cassazione, giudice di legittimità, non ha potuto entrare nel merito di questa valutazione. Tutto ciò ho scritto nel mio articolo e sfido chiunque a sostenere il contrario. Confermo pure che, se gli imputati volevano essere assolti nel merito, non avevano che da rinunciare alla prescrizione, che tutti sapevano imminente. Gli avvocati juventini sostengono, bizzarramente, che non si poteva più rinunciare. Sciocchezze. All'articolo 157 comma 7 del Codice penale si legge: "La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato". "Sempre", a casa mia, vuol dire sempre. Anche in Cassazione. Gli imputati non potevano più intervenire? Bastava che depositassero in cancelleria o affidassero ai loro legali una dichiarazione di rinuncia alla prescrizione, e la Corte avrebbe disposto un nuovo processo d'appello. Ma, per rinunciare alla prescrizione, conviene essere innocenti.

Marco Travaglio